Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), dopo l’udienza cautelare dello scorso 26 settembre, ha accolto il ricorso del FC Crotone, rappresentato dagli avvocati Sandro Cretella e Elio Manica, e del Comune di Crotone, ed ha annullato l’efficacia dei provvedimenti della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici della Calabria per lo stadio Ezio Scida di Crotone.
Il provvedimento è stato depositato questa mattina e porta la firma dei magistrati: Vincenzo Salamone presidente; Francesca Goggiamani referendario estensore; Pierangelo Sorrentino referendario.
Si legge: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), sull’istanza cautelare di cui in epigrafe così provvede: 1) In accoglimento della istanza di tutela cautelare proposta, sospende i provvedimenti impugnati; 2) Compensa le spese di lite; N. 01223/2018 REG.RIC. 3) Fissa l’udienza pubblica del 19.6.2019 ore 11,30 Ordina alla Amministrazione di dare esecuzione al presente provvedimento”
Il Tar ha accolto il ricorso del FC Crotone contro:
“1) l’efficacia della nota prot. 9015 del 17.07.2018 a firma del Soprintendente presso la S.A.B.A.P. per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone con la quale è stato intimato lo smontaggio delle strutture amovibili installate presso lo stadio “Ezio Scida” di Crotone,
2) della nota prot. 9452 del 30.07.2018 a firma del Soprintendente presso la S.A.B.A.P. per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone con la quale è stata reiterata la richiesta di adempimento alla precedente diffida;
3) degli atti, non conosciuti, attraverso i quali la direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio presso il MIBAC avrebbe espresso la volontà di non assecondare una nuova autorizzazione all’installazione delle strutture amovibili;
4) di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale in via subordinata per la declaratoria, previa emissione delle idonee misure cautelari monocratiche, di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente rispetto all’istanza resa con nota prot. 1956 del 19.02.2018 a firma congiunta del competente dirigente di settore del Comune di Crotone e dell’assessore allo sport presso il Comune di Crotone e rispetto alle note prot. 34255 del 01.06.2018 a firma del Sindaco di Crotone, con le quali è stato richiesto il rilascio di autorizzazione al mantenimento delle strutture amovibili installate presso lo stadio Ezio Scida di Crotone”.
Il Tar scrive: “Considerato in punto di fumus boni iuris: – che alla cognizione sommaria propria della fase cautelare risulta la probabile sussistenza del lamentato vizio della funzione emergendo (v. relazione direttori lavori e relazione Silpa 2016 e 2018) non solo che le strutture amovibili (tribuna e spogliatoi), per come progettate e realizzate, non hanno compromesso il sottosuolo e relativi resti archeologici, pienamente rispettando le prescrizioni contenute nell’originaria concessione (difetto di scavi/ carico inferiore a 1 kg/cmq), ma anche che il MIBAC non ha programmato nell’area in questione interventi di valorizzazione dei beni archeologici, mentre al contrario la F.C. Crotone sta predisponendo studio di fattibilità per realizzazione di un nuovo impianto sportivo già preannunciato al Comune, il quale ha a sua volta approvato il documento preliminare al PSC;
Considerato in punto di periculum in mora: – che vada confermata la valutazione monocratica della sussistenza del danno “che deriva alla Comunità crotonese dalla esecuzione degli atti impugnati correlato alla impossibilità per F. C. Crotone di proseguire nella partecipazione al campionato di serie B”, essendo stato altrimenti lo stadio ritenuto inagibile”.
L’udienza di merito è stata, invece, fissata per il 19 giugno 2019.