Crotone,
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Chievo salvato dall’improcedibilità, Cesena -15 nella prossima stagione. La decisione del TFN

Il Tribunale Federale, preliminarmente, accoglie l’eccezione formulata dall’AC Chievo Verona Srl,
da Campedelli Luca, da Campedelli Piero, da Campedelli Giuseppe, da Cordioli Michele e da
Cordioli Antonio.
Al riguardo, va rilevato che dagli atti emerge che in data 15 giugno 2018 (prima, pertanto,
dell’emissione dell’atto di deferimento datato 25 giugno 2018) i predetti soggetti hanno
formulato istanza di audizione, la quale è stata rigettata dalla Procura Federale a causa
dell’asserito decorso del termine previsto nella comunicazione di conclusione indagini
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notificata una prima volta in data 17 maggio 2018 e, successivamente, in data 28 maggio
2018.
Un caso analogo, sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo Tribunale
Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 marzo
2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
In tale occasione, il Collegio, con riferimento al termine fissato dalla Procura Federale ed alla
eventuale richiesta di audizione ha espressamente statuito che “…… Non v’è dubbio che tale
termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della
sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa
abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione
della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr.
Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio
di Garanzia, Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la
Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla
stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo
ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento.
Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 gennaio 2018,
era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella
prevista nell’art. 32 sexies CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che
determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla
Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto ….”.
Va aggiunto inoltre, che, sebbene tale termine non sia normativamente prefissato, non può
ritenersi che lo stesso possa essere stabilito a totale discrezione della Procura Federale,
dovendo lo stesso essere determinato tenendo conto delle esigenze di difesa degli
interessati. Non va dimenticato, infatti che la scansione procedimentale intercorrente fra la
comunicazione di conclusione indagini e l’atto di deferimento si pone a tutela del diritto di
difesa dei futuri deferiti.
Va sottolineato, inoltre, che, a seguito della predetta decisione, la Procura Federale aveva
proceduto a rinnovare il deferimento senza nuovamente ascoltare il deferito. Con decisione
pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 60/TFN 2017/2018 del 12 aprile 2018 il Tribunale
ha affermato che “…. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter, comma 4 CGS è
quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento
costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso”.
Tale ultima decisione ha trovato conferma anche in sede di appello, atteso che la Corte
Federale d’Appello ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, sebbene, al
momento, non risulta siano state pubblicate le motivazioni (comunicato ufficiale n. 125/CFA,
2017-2018 del 4 giugno 2018).
Con riferimento alle posizioni degli altri deferiti (Società AC Cesena Spa, Aldini Claudio e
Mariotti Samuele) il deferimento è fondato.
A prescindere, infatti, dalle motivazioni per le quali l’AC Cesena è prossima al fallimento –
riprendendo testualmente quanto affermato in udienza dal legale di parte – appare evidente
che le operazioni di scambio di calciatori indicate nel deferimento, unitamente agli altri
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elementi di fatto compiutamente descritte nell’atto di deferimento, evidenziano che i vertici
societari hanno posto in essere una sistematica operazione, non già un’episodica operazione,
di mercato legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento
riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente ad sopravvalutare i dati di bilancio
mediante, appunto, il sistema delle ccdd. “plusvalenze”.
Se, da un lato puó essere vero che la circostanza che tali operazioni, inserendosi in una
contrattazione di libero mercato, non è ancorata a fattori valutativi normativamente
predeterminati, appare altrettanto evidente che, poiché idonei ad influire positivamente su
dati di bilancio che, ai sensi di legge, devono essere basati su criteri di veridicità, correttezza
e prudenza, l’evidente sopravvalutazion
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concordate ex art. 23 del CGS FIGC. La valutazione della responsabilità della compagine
societaria, infatti, non può che essere correlata e coincidente all’accertamento dei fatti, delle
condotte e delle correlate responsabilità poste in essere dai propri vertici societari e dai propri
tesserati. Se è vero che, conformemente a quanto disposto con riferimento all’istituto del
patteggiamento previsto dall’art. 444 c.p.p., di cui è logica derivazione, l’applicazione delle
sanzioni ex art. 23 CGS FIGC non può equivalere a sentenza di condanna, è anche vero che
tale istituto implica un’ammissione di responsabilità dalla quale difficilmente può
prescindersi. Al riguardo, proprio con riferimento al parallelo istituto penalistico del
patteggiamento, la suprema corte ha avuto modo di sottolineare che “……Secondo
l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione
della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace
di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il
giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass.
18/04/2013, n. 9456; Cass. ord., 6/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass.
Sez. Un. 31/07/2006, n. 17289; v. anche di recente, Cass. 29/02/2016, n. 3980, secondo
cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una
sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché
esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova
per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni
per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice
penale abbia prestato fede a tale ammissione)…..” (Cass. Civ., Sez, III, 2 febbraio 2017, n.
2695).
In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati
di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di “scommettere” su
giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente anche la condotta contestata ad Aldini
Guido e Mariotti Samuele che, nelle loro qualità di consiglieri della Società AC Cesena hanno
proceduto ad approvare i bilanci negli anni contestati, in presenza della specifica norma
civilistica (art. 2475 c.c.) che intesta alla specifica competenza dei consiglieri di
amministrazione l’approvazione dei bilanci, dalla quale non possono che derivare le
conseguenti e correlate responsabilità
In conclusione il Collegio reputa che la Società AC Cesena Spa sia responsabile sia in via
diretta che in via oggettiva degli illeciti contestati.
Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene di aderire alla richiesta formulata dalla Procura Federale
di penalizzazione di 15 punti.
L’art. 18, comma 1, lett. G) del CGS, tuttavia, con riferimento alla sanzione dei punti di
penalizzazione in classifica prevede espressamente che la stessa, solo qualora si appalesi
inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella
stagione sportiva successiva.
Dovendosi individuare la stagione sportiva in corso in quella 1° luglio 2018 / 30 giugno 2019
(posto che, sia la formalizzazione delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, che la
conseguente decisione, sono adottate nella stagione sportiva 2018/2019), la infliggenda
penalizzazione sul punteggio non potrà che scontarsi in tale stagione sportiva.
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Con riferimento ai Sigg.ri Aldini Giulio e Mariotti Samuele il Tribunale ritiene congrua
l’irrogazione di una sanzione pari a mesi 12.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione
delle seguenti sanzioni:
– per Lugaresi Giorgio: inibizione di anni 2 (due);
– per Pransani Graziano: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Urbini Mauro: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Vernocchi Marino: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Casadei Walther: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Dionigi Christian: inibizione di mesi 10 (dieci);
– per Giorgini Mauro: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Manuzzi Claudio: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Santerini Annunzio: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Checchia Roberto: inibizione di mesi 10 (dieci);
– per Ceccarelli Giampiero: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Desiderio Roberto: inibizione di mesi 16 (sedici);
– per Valentini Gabriele: inibizione di mesi 12 (dodici).
– DICHIARA ammissibili gli interventi delle Società US Città di Palermo Spa, Virtus Entella Srl e
FC Crotone Srl;
– DICHIARA improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, di
Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli
Antonio e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni;
– ACCOGLIE il deferimento nei confronti della AC Cesena Spa, di Aldini Guido e di Mariotti
Samuele ed infligge loro le seguenti sanzioni: – Aldini Guido inibizione di mesi 12 (dodici);
Mariotti Samuele inibizione di mesi 12 (dodici); Società AC Cesena Spa penalizzazione di punti
15 (quindici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in
cui la Società dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC.
Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti
“”
Pubblicato in Roma il 25 luglio 2018.
Il Segretario Federale Il Commissario Straordinario
Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini