“Rilevato… in ragione della prolungata durata, senza soluzione di continuità, dell’assenza complessivamente maturata della ricorrente, viste anche le motivazioni giustificative addotte a sostegno della stessa, non appare sussistere il necessario fumis boni iuris del ricorrente, emergendo invero elementi sufficienti per ritenere che la mancata partecipazione alle sedute dell’organo consiliare sia idonea a manifestare, con ragionevole deduzione, un atteggiamento di insistito sostanziale disinteresse”.
Com queste motivazioni la prima sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria ha respinto il ricoreo di Manueka Cimino contro il Comune di Crotone, Alfonso Russo e Giancarlo Riganello. Il Tar aveva in precedenza sospeso l’efficacia della “deliberazione del Consiglio comunale di Crotone n. 26 del 18.07.2019, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 23.07.2019, avente ad oggetto: Esame delle motivazioni giustificative delle assenze del Consigliere Comunale. Provvedimenti consequenziali”, con la quale in sostanza veniva fatta decadere da Consigliere comunale Manuela Cimino. Ieri nell’udienza di merito del Tar, il ricorso di Manuela Cimino è stato rigettato.