Il segretario comunale dimissionario di Crotone Bruno Rosaspina insiste: “De Luca come assessore è incompatibile” e scrive al sindaco, invitando la segreteria generale dell’ente a trasmettere la lettera al Prefetto di Crotone e al Ministero dell’Interno. Rosaspina scrive: “Visto il precedente proprio provvedimento prot. n. 41734 del 26.07.2017, con il quale si segnala al Sindaco, per il seguito di competenza, lo stato di incompatibilità a ricoprire la carica di Assessore da parte dell’avv. Salvatore De Luca;
Che in data 27.07.2017 l’avv. De Luca notificava al Comune la “dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio”, ai sensi dell’art. 306 del cod. proc. civ, con cui l’avv. De Luca rinunciava agli atti del giudizio iscritto al n.2670/2008 RGAC nei soli confronti del Comune e chiedendo al Giudice la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente alle parti Comune di Crotone e avv. De Luca;
Che il Sindaco con nota prot. n. 43997 del 08/08/2017 ha chiesto un parere al Ministero dell’Interno per conoscere se l’avv. Salvatore De Luca è incompatibile a ricoprire la carica di assessore del Comune di Crotone ai sensi e per gli eftetti del D. Lgs. 267/00;
Vista la nota prot. 46293 del 25.08.2017 a firma dei consiglieri comunali Correggia e Sorgiovanni di segnalazione all’Autorità Anac (anticorruzione) e dagli stessi trasmessa al Ministero dell’Interno e al sottoscritto Segretario generale;
Che allo stato non risulta pervenuto alcun parere ministeriale né pronuncia del giudice;
Visto l’art. 306 del cod. proc. civ. secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…” “il giudice se la rinuncia e l’accettazione sono regolari dichiara l’estinzione del processo…” il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”‘.
Visto altresì l’art. 310 del cod. proc. civ. secondo cui “l’estinzione del processo non estingue l’azione”
Evidenziato che dal dictum del citato art. 306 emerge in maniera incontrovertibile che il legislatore subordina l’estinzione del processo all’accettazione delle parti interessate…e che allo stato non risulta alcuna accettazione, nonché evidenziato per gli effetti che allo stato non risulta alcuna dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice;
Evidenziato inoltre che, in ogni caso la rinuncia agli atti, se fosse accettata, se pur determina l’estinzione del processo non scongiurerebbe la riproposizione dell’azione, per il dictum del citato art. 310 secondo cui l’estinzione del processo non estingue l’azione; evidenziato, infatti, che la rinuncia agli atti si differenzia dalla rinuncia all’azione perché non implica la disposizione del diritto sostanziale sottostante, per cui la domanda può essere successivamente riproposta (riproposizione della domanda, che la rinuncia agli a11i del giudizio consentirebbe);
Evidenziato che – per come si evincerebbe in atti quali la decisione comunale di rigetto della domanda ed opposizione portata avanti per molti anni (dal 2008) avverso alla pretesa creditoria dell’avv. De Luca e tenuto conto dell’approssimarsi dell’udienza fissata dal Giudice per la decisione – l’interesse dell’Ente nei principi di cui all’art. 97 della Costituzione di buon andamento dell’amministrazione, deve essere quello di vedere definita la controversia nel merito con pronuncia giudiziaria e non con una accettazione di rinuncia agli atti che consentirebbe la riproposizione dell’azione nei confronti del Comune stesso;
In conclusione, per quanto sopra, rilevato che non risulta alcuna accettazione relativa alla rinuncia agli atti di giudizio né dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice; evidenziato, inoltre, quanto sopra osservato in ordine all’interesse del Comune, nei sanciti principi costituzionali di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, a vedere definita la controversia nel merito con pronuncia giudiziaria e non con accettazione della rinuncia agli atti che consentirebbe la riproposizione dell’azione nei confronti del Comune medesimo, per quanto sopra (..la rinuncia agli atti si differenzia dalla rinuncia all’azione perché non implica la disposizione del diritto sostanziale sottostante, per cui la domanda può essere successivamente riproposta…)
Visto il TUOEL, in particolare l” art. 63, comma l, punto 4, del decreto legislativo n. 267/00, secondo cui è incompatibile colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o ammnistrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia.
Per quanto sopra accertato e precisato;
Segnala al Sindaco, per il seguito di competenza, il permanere dello stato di incompatibilità a ricoprire la carica di Assessore da parte dell’Avv. Salvatore De Luca.
Dispone all’Ufficio di Segreteria Generale l’acquisizione del presente atto sul sito istituzionale sezioni Amministrazione Trasparente, nonché l’invio all’Ufficio Gabinetto del Sindaco e servizio legale per la sua trasmissione al Prefetto di Crotone ed al Ministero dell’Interno ad integrare il già richiesto parere al Ministero medesimo”.