Il Tribunale Ammijistrativo della Calabria. Seconda sezione, ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Grande Aracri e Chiara Scalzi, per conto dei fratelli Armando e Salvatore Scalise, contro la determina del Dieigente del Comune di Crotone che in autotutela aveva ritenuto peocedere al ritiro del permesso a costruire per il Marine Park Village di Scifo, a Crotone. La decisione è arrivata poco fa ed il Tar entra nel merito, con lo strumento della “Sentenza semplificata”, ritenendo il ricorso infondato e per questo rigettando lo stesso. Ecco il dispositivo di sentwnza integrale.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2017, proposto da: Salvatore Scalise, Armando Scalise, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Grande Aracri, Chiara Scalzi;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Concetta Maria Russo;
per l’annullamento
RICORSO ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– con ordinanza n.83/2917, datata 18 maggio 2017, il Dirigente del Settore 4
– Pianificazione e gestione del territorio – del Comune di Crotone, ha ritenuto di procedere all’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 167/NC del 20/11/2011 e proroga n. 106/NC del 30/09/2015 in testa alla ditta sigg. Scalise Salvatore e Scalise Armando con la seguente motivazione:
“Atteso che sono venuti meno i presupposti per i quali lo stesso permesso di costruire n. 167/NC e seguente proroga n. 106/2015 6 stato rilasciato, presupposti tutti contenuti nello stesso titolo edilizio e nell’art.73 lettera G delle N.T.A. del vigente PRG, approvato il 17.12.2002 con DGR n. 18086 e pubblicato sul supplemento ordinario del BUR Calabria del 16.01.2003”;
– tra i detti presupposti vi è anche il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
– il possesso di tale qualifica è stato oggetto di revoca, con effetto retroattivo, con nota della Provincia di Crotone del 24 marzo 2014, divenuta definitiva;
Ritenuto che:
-il venir meno, con efficacia ex tunc di uno dei presupposti necessari per il rilascio del titolo, implica che l’atto impugnato riveste carattere vincolato, potendosi in ogni caso qualificare atto implicito di decadenza del titolo edilizio;
– alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza semplificata;
– in considerazione dell’andamento del giudizio, le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario”.