Catanzaro,
Tempo di lettura: 2m 45s

Coronavirus, la prescrizioni della Regione per chi torna in Calabria dalle zone rosse

Archivio

Vista la situazione che si è determinata nelle ultime ore, con tantissime persone che dal Nord stanno facendo ritorno al Sud ed in Calabria, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato una ordinanza che, tenendo presente quanto emanato negli ultimi due decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, delinea le linee guida da seguire: Ecco il testo con la parte delle prescrizioni.

Misure di informazione e prevenzione

Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente Ordinanza.

  1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e: -nella Regione Lombardia – nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
  2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
  3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito.
  4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
  5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
  6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
  7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.
  8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti”.