Nella giornata di oggi è stato perfezionato l’esame per la CIGS dei lavoratori Abramo CC. La buona notizia è che l’azienda anticiperà il trattamento, con i dipendenti che verranno retribuiti alle normali scadenze delle paghe. Di seguito il resto del verbale da redatto dal Ministero competente:
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 maggio 2022, in videoconferenza con la dr.ssa Debora Postiglione della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione per l’espletamento dell’esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, richiesto dalla Società Abramo Customer Care Spa in A.S., finalizzato al ricorso alla CIGS ai sensi dell’art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93.
Sono presenti:
- per la Società Abramo Customer Care Spa in A.S.: i Commissari Straordinari le Dr.sse Silvia Bocci e Federica Trovato, assistite dal Consulente Dott. Adalberto Perulli;
- per SLC CGIL nazionale: il Dott. Daniele Carchidi;
- per FISTEL CISL nazionale: il Dott. Gianfranco Laporta;
- per UILCOM UIL nazionale: il Dott. Giuseppe Fabio Gozzo;
- per UGL Telecomunicazioni: il Dott. Pierpaolo Pisano.
Sono presenti, altresì, le strutture territoriali e le RSU dei siti interessati.
PREMESSO CHE
- la Società Abramo Customer Care Spa in A.S., con lettera prot. n. 7055 del 4 maggio 2022, ha richiesto, a questo Ufficio, un incontro per l’espletamento dell’esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, le Parti sono state convocate in data 11 maggio u.s..
- La suddetta riunione si è conclusa con un rinvio alla data odierna al fine di consentire alle Parti ulteriori approfondimenti sulle problematiche rappresentate durante l’incontro.
- Nel corso della presente riunione la Società ha dichiarato quanto segue:
- il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, con sentenza n. 78/2022, emessa e pubblicata in data
27.01.2022, dichiarava lo stato d’insolvenza della Società Abramo Customer Care S.p.A. e, con decreto del 06.04.2022, ammetteva la Società alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270/1999.
- Abramo Customer Care S.p.A. è un’importante realtà aziendale che opera nel settore dei servizi di contact center e di customer care. L’offerta proposta da Abramo è focalizzata, in particolare, nell’attività di contact center e nella gestione di attività di back office, ossia attività di lavorazione di pratiche amministrative, oltre alla gestione dei social media per conto dei propri clienti.
- Nel corso dell’esercizio 2019, tuttavia, la riduzione dei volumi e dei servizi richiesti dalla Società Telecom Italia S.p.A., principale committente di Abramo Customer Care S.p.A., ha comportato un netto deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria. Tali vicissitudini hanno determinato la Società a presentare avanti il Tribunale di Roma, in data 30 ottobre 2020, ricorso ex art. 161, VI comma, della L.F..
- La Società, all’esito dell’udienza tenutasi in data 13 ottobre 2021, si vedeva a sua volta costretta a prendere atto della sopravvenuta infattibilità del piano concordatario e, in data 18 novembre 2021, formulava istanza di dichiarazione dello stato d’insolvenza ex art. 5 del d.lgs. n. 270/1999, finalizzata
all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
- Il Tribunale di Roma, dopo averne dichiarato lo stato d’insolvenza, ammetteva la Società, con decreto
del 06.04.2022, alla procedura di amministrazione straordinaria.
- La sottoposizione di Abramo Customer Care S.p.A. alla procedura concorsuale in parola risulta
funzionale, in particolare, al recupero del necessario equilibrio economico dell’azienda che sarà raggiunto attraverso la cessione del complesso aziendale, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’attività di durata non superiore ad un anno, come previsto dall’art. 27, II comma, lett. a) del d.lgs. n. 270/1999. In tale ottica, pertanto, si rende necessaria la sospensione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, come previsto dall’art. 7, comma 10 ter della legge n. 236/1993, al fine di mantenere integri i livelli occupazionali e la capacità di reddito in vista della futura cessione del complesso aziendale.
- Risulta, infatti, che ai Commissari Giudiziali siano pervenute diverse manifestazioni d’interesse all’acquisizione del complesso aziendale, il quale appare maggiormente attrattivo conservando i livelli occupazionali in ragione dell’importante know how in possesso del personale di Abramo Customer Care S.p.A..
- Alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l’organico in forza alla Procedura era pari a n. 1224 unità lavorative.
- All’esito dell’incontro odierno, le Parti si sono ampiamente confrontate e, al fine di accompagnare l’attività commissariale garantendo una salvaguardia dei livelli occupazionali, hanno ritenuto necessario il ricorso alla CIGS, ai sensi dell’art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993.
VISTO
✓ l’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 28/11/2017.
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
- 1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2 La Società presenterà istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell’art. 7, comma
10-ter, della legge n. 236/93, a far data dal 27/01/2022, data del deposito della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza e per tutta la durata dell’attività commissariale.
- 3 Il trattamento verrà richiesto per un numero massimo di 1224 unità lavorative, pari all’intero
organico aziendale:
- – 21 dipendenti per la sede di Caraffa di Catanzaro (CZ);
- – 328 dipendenti per la sede di Montalto Uffugo (CS);
- – 605 dipendenti per la sede di Crotone;
- – 87 dipendenti per la sede di Palermo;
- – 134 dipendenti per la sede di Settingiano (CZ);
- – 49 dipendenti per la sede di Roma-MIT.
4 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, le Parti concordano che, in considerazione dell’attuale situazione aziendale descritta in premessa, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.148/2015.
5 I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS saranno strettamente correlati alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali per garantire la funzionalità e la continuità delle attività svolte da Abramo Customer Care S.p.A..
6 I lavoratori saranno sospesi in CIGS fino ad un massimo di zero ore e, compatibilmente con le predette esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, saranno attuate modalità di rotazione nell’ambito di qualifiche e/o di mansioni fungibili.
7 La Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5 Le Parti effettueranno incontri di verifica, in sede locale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare il complessivo andamento della CIGS.
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l’esame congiunto e di aver raggiunto l’accordo di cui all’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.
La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto odierno, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l’espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.