Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi dai sindacati ai commissari giudiziali della Abramo gli stessi hanno risposto come di seguito: “In riscontro alla comunicazione trasmessa agli scriventi in data 9.06.2021 significhiamo quanto segue:
• Abramo Customare Care (per brevità “Società” o “ACC), in data 30.10.2020, ha depositato presso il Tribunale di Roma il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f.;
• il Tribunale di Roma, con decreto del 12.11.2020, ha concesso alla Società il termine del 7.01.2021 (poi prorogato, su istanza di ACC, fino all’1.05.2021) per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
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• con il medesimo provvedimento del 12.11.2020, il Tribunale di Roma ha nominato gli scriventi quali Commissari Giudiziali ex art. 161 comma 6 l.f. con compito di mera vigilanza sull’attività svolta dalla ricorrente fino al deposito della proposta definitiva;
• in data 3.05.2021 ACC ha depositato la proposta (corredata dal piano e dalla documentazione di cui ai commi II e III dell’art. 161 l.f.). Con il deposito della proposta si è, quindi, concluso l’incarico conferito agli scriventi;
• in data 10.06.2021 si è tenuta, innanzi al Tribunale di Roma, l’udienza di convocazione della ricorrente Abramo Customare Care S.p.A. disposta, ai sensi dell’art. 162 l.f., per richiedere chiarimenti in merito ai contenuti della proposta presentata, al termine della quale il Tribunale si è riservato ai fini dell’ammissione della domanda;
• nell’eventuale ipotesi di ammissione della domanda di Concordato Preventivo presentata da ACC, ai Commissari Giudiziali che saranno nominati dal Tribunale non potranno, in ogni caso, essere affidati compiti di natura gestoria che la legge fallimentare attribuisce in ogni caso alla Società proponente.
Tanto si doveva. Distinti Saluti”.