Sul bando per comunicatore di Akrea ora ci sono tutti i dubbi del sindacatgo dei giornalisti, FNSI, espressi attraverso un articolo pubblicato sul giornale on line
Ecco i dubbi che potete leggere integralmente www.giornalistitalia.it:
“L’incarico avrà la durata di 36 mesi e dovrà svolgersi “senza alcuna insorgenza di vincolo di subordinazione o di para subordinazione nei confronti di Akrea spa e in coordinamento con il Cda e con gli organi dirigenziale della società”. Per questo, Akrea specifica nel bando che il giornalista sarà pagato “a presentazione fattura”.
Ma cosa intende Akrea quando afferma che “l’incaricato non sarà sottoposto ad alcun vincolo gerarchico, ma le prestazioni dovranno essere rese nel rispetto dei più generali criteri organizzativi aziendali e tenuto conto delle esigenze e delle indicazioni provenienti dalla direzione aziendale”?
E per quale motivo, se si tratta di prestazione di lavoro autonomo occasionale – è questa la natura delle partite Iva – Akrea pretende che “con la dichiarazione di partecipazione, il candidato conferma di non avere alcuna intenzione a costituire un rapporto di lavoro regolato ai sensi dell’art. 2094 e s.s. del codice civile”? Articolo che si riferisce, appunto, al lavoro dipendente (“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”). La liberatoria, ovviamente, è nulla, nel caso in cui il giornalista presti lavoro riconducibile a quello dipendente e decida di far valere i propri diritti nei termini previsti dalla legge.
Certo è che, con questi presupposti, Akrea spa non potrà far svolgere al giornalista mansioni di addetto stampa, che implicano trattamenti previdenziali e organizzazione del lavoro di tutt’altra natura rispetto alle partite Iva e poco chiaro appare, quindi, il passaggio nel quale afferma che “ai fini del corretto inserimento nei ruoli organizzativi aziendali e per l’espletamento in sicurezza dell’incarico affidato, il collaboratore professionale dovrà essere valutato idoneo allo svolgimento del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 81/08 e smi;, tenuto conto di come l’attività in concreto esercitata preveda la possibilità di contatto con rischio biologico prevedendo prestazioni oltre che all’interno degli uffici amministrativi anche presso cantieri o ambienti esterni”.
Singolare il passaggio relativo alla retribuzione. “Il contratto – è scritto nell’avviso – è stipulato con compenso annuo lordo di 32mila e 400 euro, oltre Cassa Previdenza e Iva nella misura di legge” e Akrea provvederà alla corresponsione del corrispettivo “su base mensile – in ragione di dodicesimi – previo rilascio di fattura professionale”. Non è chiaro, poi, perché se nel compenso lordo è prevista anche la “Cassa Previdenza” venga specificato che “sono a carico del professionista gli oneri previdenziali e quelli fiscali”. Altra certezza è che il compenso verrà corrisposto “in dodicesimi”: al pari di uno stipendio mensile.
Tra i requisiti richiesti, Akrea richiede: “laurea universitaria o titolo equipollente; comprovata esperienza di comunicazione sociale e istituzionale; iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti, da almeno 10 anni e di essere in regola con il pagamento degli oneri di iscrizione”.
Andiamo per ordine. La legge 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle norme di reclutamento relative agli uffici stampa degli enti pubblici, è chiarissima: richiede semplicemente l’iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti o pubblicisti).
Akrea srl, invece, pretende l’iscrizione da almeno 10 anni ignorando che l’anzianità professionale può rappresentare un profilo accessorio e discrezionale, ma non certo discriminatorio per una partecipazione ad un avviso pubblico finanziato con fondi pubblici. Come se non bastasse, Akrea pretende che il giornalista debba “essere in regola con il pagamento degli oneri di iscrizione”, condizione questa che attiene esclusivamente al rapporto tra il giornalista e l’Ordine e non certo a quello con il datore di lavoro”.